Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: modello 231

Una Stazione appaltante ha aggiudicato una gara qualità/prezzo sulla base, tra gli altri, di un elemento tecnico a cui è stato attribuito un punteggio tabellare secondo la dichiarazione di possesso presentata dal concorrente. Tale elemento è l’“Adozione del modello ex d.lgs. n. 231/2001”.
Considerato che la lex specialis di gara dava facoltà ai concorrenti di allegare documenti attestanti il possesso di questo elemento, quindi l’assegnazione del punteggio si è svolta sulla base della sola autodichiarazione, e considerato anche che l’aggiudicatario si è rifiutato di trasmettere il Modello di cui sopra sostenendo che si tratta di documentazione riservata, si chiede se la Stazione appaltante è obbligata o ha facoltà a richiedere documenti a comprova di quanto dichiarato circa questo elemento e quali sono nello specifico le certificazioni/attestazioni da richiedere e a chi indirizzare la richiesta (aggiudicatario, ente pubblico, soggetti privati autorizzati al rilascio di certificazione/attestazione). Si chiede inoltre se la Stazione appaltante è tenuta a esibire i documenti a comprova di questo elemento se richiesti tramite accesso agli atti del secondo classificato con la motivazione di eventuale difesa in giudizio atta a verificare il legittimo esercizio della discrezionalità tecnica della Stazione appaltante.

Con riferimento Decreto Presidenza Consiglio Ministri – Dipartimento Pari Opportunità 7/12/2021 Linee guida volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC e a quanto indicato al paragrafo 9 relativamente al criteri premiale “Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA8000 o equivalente” si chiede se può essere considerato equivalente la adozione di un Modello Organizzativo conforme alla norma Ex D.Lgs 231/2001

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